(massima n. 1)
Ai fini della liberazione del fideiussore, prevista dall'art. 1955 c.c., il fatto pregiudicante la surrogazione del fideiussore stesso, nella garanzia del credito estinto, deve derivare da violazione di un dovere giuridico posto dalla legge o nascente dal contratto. Ad integrare la fattispecie legale di cui alla citata norma, non č quindi sufficiente la semplice inazione del creditore (dalla quale sia derivato il pregiudizio nella surrogazione), essendo invece necessaria la violazione di un dovere derivante dalla legge o da particolari pattuizioni delle parti ed in modo cioč da potersi il fatto ritenere colposo.