(massima n. 1)
Non è ravvisabile il fatto del creditore, previsto dall'art. 1955 c.c. come causa di estinzione della fideiussione, nella mancata opposizione del medesimo, creditore anche verso una società di persone di cui il debitore è socio, all'omologazione del concordato preventivo (art. 180, secondo comma, legge fall.), proposto con cessione dei beni personali di questi (art. 160, n. 2, legge fall.), perché il fideiussore, pregiudicabile dalla soddisfazione dei creditori sociali, è perciò legittimato all'opposizione, mentre il creditore se non si oppone, da un lato non omette un'attività a cui è giuridicamente obbligato; dall'altro esercita in tal modo il suo diritto di preferire il concordato preventivo al fallimento per soddisfare i crediti nei confronti della società.