(massima n. 1)
Poiché l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale, l'estinzione di quest'ultima determina l'estinzione anche di quella fideiussoria; tuttavia ove l'obbligazione principale sia estinta per prescrizione, non è ammissibile - in forza del vincolo di solidarietà tra obbligato principale e fideiussore - la declaratoria di estinzione d'ufficio della obbligazione del fideiussore, ma è onere di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma, c.c., di eccepire la prescrizione.