(massima n. 1)
In tema di garanzia personale, è applicabile all'avallo, che si distingue per i caratteri di letteralità, astrattezza ed autonomia (in quanto sua specificità consiste nel costituire un vincolo giuridico esente da qualsiasi nesso con quello assunto dall'avallato), la norma dettata per la fideiussione dall'art. 1955 c.c. Peraltro, l'avallante, al pari di ogni debitore cambiario, può opporre al possessore della cambiale — così come dell'assegno — circostanze riconducibili al contenuto dell'exceptio doli come l'eccezione di estinzione per pagamento del debito principale nel caso in cui la cambiale non abbia circolato o il possessore di essa sia lo stesso nei cui confronti l'avallato ha estinto l'obbligazione, nel qual caso, dunque, la controversia esula dai confini del rapporto cambiario ed investe il rapporto extracartolare.