(massima n. 1)
L'art. 1957 c.c., il quale prevede l'onere per il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di questi, pena la decadenza della garanzia fideiussoria, nulla dispone con riguardo alla necessitą per il creditore di escutere nel termine in questione le altre eventuali garanzie prestate dal debitore o di richiedere il pagamento di crediti ceduti dal debitore.