Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3547 del 7 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui vengano erogate prestazioni sanitarie oggetto dell'assistenza sanitaria obbligatoria a carico del servizio sanitario pubblico e quindi gratuite per il paziente, ogni pattuizione tra la struttura convenzionata/accreditata e l'assistito volta a stabilire un compenso per le prestazioni è affetta da nullità per difetto di causa ai sensi dell’art. 2735 c.c.

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, il principio relativo all'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, poiché nel vigente ordinamento processuale vale il principio dell'acquisizione probatoria secondo cui tutte le risultanze istruttorie concorrono indistintamente alla formazione del convincimento del giudice.

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