(massima n. 1)
Una volta non impugnata la sentenza d'appello nella parte in cui la domanda di regresso del garante — proposta in via riconvenzionale e condizionatamente al rigetto della domanda del debitore principale di accertamento, nei confronti anche del creditore, del regolare adempimento delle sue obbligazioni — sia stata rigettata, nonostante il rigetto della domanda principale, per non essere ancora intervenuto, all'epoca della pronuncia, il pagamento a favore del soggetto garantito e per la non ricorrenza di una delle ipotesi, previste dall'art. 1953, di anticipato rilievo del fideiussore, la domanda di rivalsa che nel successivo giudizio di rinvio il garante — che nel frattempo abbia versato le somme garantite, in presenza di una clausola di pagamento «a semplice richiesta e senza eccezioni» — proponga contro lo stesso debitore principale in forma non condizionata, è inammissibile, in considerazione della definitiva e irrevocabile chiusura del rapporto processuale relativo alla domanda riconvenzionale, degli elementi di novità inerenti alla riproposizione della stessa in forma non condizionata e a seguito di un pagamento eseguito a semplice richiesta, e della disciplina processuale del giudizio di rinvio processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa», in cui è preclusa la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni — senza pregiudizio della facoltà del garante di proporla in un successivo giudizio. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio, anche nella parte in cui aveva accertato l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale nei confronti del creditore, ha menzionato la possibile rilevanza, in un eventuale futuro giudizio, dei principi dalla stessa Corte enunciati, nella sua precedente pronuncia nella medesima causa, in tema di contratti di garanzia a semplice richiesta).