(massima n. 1)
La Corte ha chiarito che la prova del fatto che una societą sia stata costituita come mero schermo per attivitą illecite richiede non una "certezza matematica", ma un legame di necessitą razionale tra i fatti noti e quelli ignoti secondo criteri di probabilitą e regole di esperienza. Elementi come dichiarazioni confessionali possono costituire prova presuntiva secondo l'art. 2729 c.c.