Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2176 del 2 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comodato concesso per esigenze abitative familiari non č revocabile ad libitum dal comodante, ex art. 1810 c.c., ma solo per sopraggiunta cessazione delle esigenze familiari o per urgente e imprevisto bisogno del comodante, ai sensi dell'art. 1809 c.c.

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