Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28482 del 5 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

I limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c. non attengono all'ordine pubblico e possono essere superati qualora non vi sia stata tempestiva eccezione di inammissibilità da parte interessata. Inoltre, in specifici contesti contrattuali come il mutuo, il giudice può ammettere la prova testimoniale se ritiene verosimile la stipulazione orale del contratto, considerando la natura del contratto e la qualità delle parti.

(massima n. 2)

È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris; tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la correttezza della richiesta di restituzione delle somme da parte della mutuante, senza la preventiva necessità di ricorrere alla fissazione di un termine ex art. 1817 c.c.).

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