(massima n. 1)
In caso di fideiussione rilasciata da pił fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell'altro per la ripetizione dei versamenti gią effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell'art. 1953 c.c., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, č autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilitą di una loro separazione.