(massima n. 1)
La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l'adempimento del debito di un terzo, od assuma un'obbligazione sussidiaria per il caso della sua insolvenza (cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina, considerando che il contratto di assicurazione, ancorché sotto forma di assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l'assunzione di un'obbligazione di tipo indennitario, e non č quindi configurabile in presenza di un'obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo.