Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 31290 del 1 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2644 c.c., gli effetti della trascrizione rendono inopponibili agli acquirenti gli atti di rettifica trascritti successivamente alla trascrizione del loro titolo di acquisto. La rettifica dell'atto č opponibile solo se trascritta prima dell'atto di compravendita che trasferisce il bene a terzi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.