(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2644 c.c., gli effetti della trascrizione rendono inopponibili agli acquirenti gli atti di rettifica trascritti successivamente alla trascrizione del loro titolo di acquisto. La rettifica dell'atto č opponibile solo se trascritta prima dell'atto di compravendita che trasferisce il bene a terzi.