(massima n. 1)
In tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., diretta alla declaratoria di inopponibilitą al creditore dei relativi atti di assegnazione, č devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra societą, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall., č devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata. (Regola competenza)