(massima n. 2)
In tema di prova testimoniale, il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, cosicché esso non opera quando si tratti di scrittura che provenga da una sola parte e contenga una dichiarazione unilaterale, come può avvenire anche nel caso in cui taluno dichiari di voler prestare fideiussione, se questa ha origine da un negozio unilaterale o dalla legge anziché da un contratto. (Principio enunziato con riferimento ad una prova per testi ammessa ed espletata al fine di dimostrare che, nel costituirsi fideiussori del debitore di un istituto bancario, anche per i debiti dipendenti da operazioni già consentite, mediante sottoscrizione del modulo predisposto dalla banca, i fideiubenti, senza farne menzione nel documento, avevano manifestato al creditore garantito la volontà di subordinare il loro impegno all'ampliamento del fido al debitore, ampliamento che costituiva a sua volta il motivo delle garanzie fideiussorie richieste dall'istituto).