(massima n. 1)
Alla fideiussione prestata per tutte le obbligazioni che il garantito assumerà verso un istituto di credito (cosiddetta fideiussione omnibus) si applica il principio della accessorietà espresso dall'art. 1941 c.c., secondo il quale l'obbligazione fideiussoria esiste se e fino a quando esiste l'obbligazione garantita, sicché qualora la fideiussione sia rilasciata a garanzia di eventuali crediti nascenti da un futuro affidamento bancario e questo non venga poi concesso la garanzia fideiussoria resta inoperante e non può essere utilizzata dall'istituto di credito per una causa giuridica diversa da quella contemplata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto fideiussorio, come nel caso in cui la banca azioni la garanzia per soddisfarsi di precedenti obbligazioni del debitore garantito.