(massima n. 1)
L'applicazione delle norme comunitarie e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE consente la coesistenza tra l'opposizione dei creditori sociali ex artt. 2503 e 2506 ter cod.civ., l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., ed il rimedio previsto dall’art. 66 Legge Fallimentare per il curatore fallimentare.