(massima n. 1)
Con riguardo a una fideiussione omnibus, prestata in favore di una banca anche in riferimento ad operazioni future con un determinato cliente, la validitą della clausola con cui il fideiussore dispensa la banca dall'onere di richiedergli apposita autorizzazione in caso di nuova concessione di credito al debitore garantito, le cui condizioni patrimoniali siano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del medesimo, e la conseguente validitą della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione del suo obbligo prevista dall'art. 1956 c.c., sono limitate dal dovere della banca di eseguire il contratto di fideiussione secondo buona fede e correttezza, usando l'ordinaria diligenza rapportata alle sue qualitą professionali; in particolare, č contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se, raffrontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario č tale da dover fondatamente temere l'insolvenza del debitore.