(massima n. 1)
La fideiussione prestata per debiti futuri non richiede, per la sua validitą, la precisa determinazione del debito o dei debiti garantiti, essendo all'uopo, sufficiente che questi risultino semplicemente determinabili, anche per relationem, attraverso il meccanismo della integrazione successiva del contratto previsto dall'art. 1349 c.c.