(massima n. 1)
Il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. deve prevedere un compenso per l'agente e non può superare la durata di due anni. La mancata previsione del compenso non è causa di nullità del patto, che è norma derogabile dalle parti. La durata oltre il limite biennale comporta la nullità parziale del patto limitatamente al regime eccedente.