(massima n. 1)
In tema di patto di non concorrenza post-contrattuale, l'art. 1751-bis c.c. prevede l'obbligo di corrispondere l'indennità "in occasione della cessazione del rapporto", con una formulazione ampia che non vincola il pagamento all'esatto momento della cessazione del rapporto. Ciò significa che la mancata corresponsione dell'indennità al momento della cessazione del rapporto non esonera automaticamente l'ex agente dagli obblighi previsti dal patto di non concorrenza.