(massima n. 1)
In caso di votazioni assembleari nelle quali il 50% del capitale sociale approva una proposta e l'altro 50% la respinge, non si forma una deliberazione univoca poiché nessuna maggioranza viene raggiunta. Tale situazione può portare allo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, a norma dell'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.