Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12156 del 6 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 2484 c.c. gli effetti dello scioglimento della società deciso dall'assemblea si producono, nei riguardi dei terzi, dal momento dell'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, momento dal quale, ai sensi dell'art. 2487-bis c.c., produce i suoi effetti anche la nomina dei liquidatori. L'iscrizione assolve, dunque, ad una funzione costitutiva dello scioglimento stesso.

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