(massima n. 1)
In caso di accertamento di utili extracontabili nei confronti di una societā a ristretta base sociale, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento ai soci č soddisfatto mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso emesso nei confronti della societā, purché il socio abbia il potere di accedere alla documentazione della societā ex art. 2476 c.c. La responsabilitā fiscale del socio per la quota parte degli utili extracontabili della societā si estende anche alla possibilitā per l'amministrazione finanziaria di agire direttamente contro il socio, senza dover prima agire nei confronti della societā. Questo č applicabile anche nel caso di ritenute d'imposta non operate dalla societā, che configurano una responsabilitā solidale sin dall'origine.