(massima n. 1)
Nelle azioni di responsabilitą ex art. 2476, comma 3, c.c., il socio attore agisce in sostituzione processuale nell'interesse della societą, escludendosi conflitto di interessi e nomina di curatore speciale. In cassazione sono inammissibili le censure su difetto di rappresentanza tardivamente dedotto, sulla mancata ammissione di prove orali o documentali, salvo evidenza di violazione di legge o manifesta illogicitą del giudice di merito, dovendosi specificare contenuto, finalitą e rilevanza delle prove richieste.