Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11077 del 27 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle azioni di responsabilitą ex art. 2476, comma 3, c.c., il socio attore agisce in sostituzione processuale nell'interesse della societą, escludendosi conflitto di interessi e nomina di curatore speciale. In cassazione sono inammissibili le censure su difetto di rappresentanza tardivamente dedotto, sulla mancata ammissione di prove orali o documentali, salvo evidenza di violazione di legge o manifesta illogicitą del giudice di merito, dovendosi specificare contenuto, finalitą e rilevanza delle prove richieste.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.