Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22169 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di mancata adozione di misure necessarie per la gestione della societą, quali la ricapitalizzazione o messa in liquidazione, e di prosecuzione dell'attivitą in perdita, i soci possono essere ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 2476, comma 8, cod. civ., quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione dell'attivitą causando l'aggravamento delle perdite.

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