(massima n. 1)
In caso di mancata adozione di misure necessarie per la gestione della societą, quali la ricapitalizzazione o messa in liquidazione, e di prosecuzione dell'attivitą in perdita, i soci possono essere ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 2476, comma 8, cod. civ., quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione dell'attivitą causando l'aggravamento delle perdite.