(massima n. 1)
In tema di societą a responsabilitą limitata, ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, cod. civ., i soci non amministratori possono essere ritenuti solidalmente responsabili con gli amministratori solo quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societą, essendo richiesta una consapevolezza e una volizione del comportamento dannoso, qualificabile come stato soggettivo doloso.