Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 4413 del 19 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la società sia a responsabilità limitata, dovendosi estendere a questa i principi già dettati per le società per azioni a partecipazione pubblica.

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