(massima n. 1)
L'art. 2395 cod. civ. fa riferimento alle disposizioni che immediatamente lo precedono, disciplinanti la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per i comportamenti, di tipo commissivo ovvero omissivo, costituenti violazione del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività gestoria loro affidata dall'assemblea che li ha nominati, con la conseguenza che la loro responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi ben può essere affermata per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo loro imposti dall'art. 2392, secondo comma, cod. civ., sussistente anche nel caso di deleghe conferite in applicazione del precedente art. 2381 e sempre che, ovviamente, il danno cagionato al socio o al terzo non costituisca solo il riflesso di quello cagionato alla società.