(massima n. 1)
Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia č prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, primo comma, c.c.) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontā delle parti mediante l'esame e la interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del merito per avere questi omesso di verificare, mediante l'interpretazione del clausole contrattuali, se le parti in ordine all'applicazione della prescrizione per i mancati pagamenti del premio avessero o meno inteso fare applicazione o meno della disciplina del contratto di assicurazione).