(massima n. 3)
Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una societą di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attivitą gestoria non avente finalitą meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della societą e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non č tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attivitą d'impresa e non abbiano una finalitą liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalitą liquidatoria o comunque risultino necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una societą fallita per avere proseguito l'attivitą d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della societą o alla conservazione dell'integritą del valore del patrimonio).