Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą degli amministratori di societą di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio pił aderente alla realtą del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.

(massima n. 2)

In tema di responsabilitą dell'amministratore per i danni cagionati alla societą amministrata, il principio della insindacabilitą del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilitą contrattuale nei confronti della societą, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietą palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie.

(massima n. 3)

Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una societą di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attivitą gestoria non avente finalitą meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della societą e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non č tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attivitą d'impresa e non abbiano una finalitą liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalitą liquidatoria o comunque risultino necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una societą fallita per avere proseguito l'attivitą d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della societą o alla conservazione dell'integritą del valore del patrimonio).

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