(massima n. 1)
Ai fini del perfezionamento di una polizza cauzionale non č richiesto il concorso di volontā del garantito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso laddove si lamentava l'invaliditā della polizza in quanto, essendo atto di straordinaria amministrazione, avrebbe dovuto essere sottoscritta da entrambi i soci della societā garantita).