(massima n. 1)
Per il riconoscimento della qualitą di amministratori di fatto, non č necessario l'esercizio di "tutti" i poteri attribuiti dalla legge agli amministratori; č sufficiente che il soggetto si sia inserito nella gestione della societą stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative e che tale ingerenza riveli avere caratteri di sistematicitą e completezza.