(massima n. 1)
Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore; l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare gli atti giuridici posti in essere dal debitore principale e le scritture contabili relative a tale rapporto, oltre che, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente, a prova dell'apertura di credito, una lettera inviata dalla società debitrice principale alla banca creditrice)