(massima n. 1)
In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di societā per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltā di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullitā inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che č avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilitā di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa giā introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge č che il bilancio di esercizio non puō essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.