La norma fissa il
termine dell'approvazione del bilancio successivo per l'impugnazione delle delibere, sia per
annullabilità, sia per
nullità.
Il termine per l'impugnazione è trimestrale, quindi inferiore alla durata dell'esercizio annuale.
Per l'invalidità della deliberazione che approvi un bilancio falso, non più impugnabile dopo l'approvazione del bilancio successivo, se si ravvisi la deliberazione di un oggetto illecito, i soci e i terzi eventualmente danneggiati potranno optare per il rimedio alternativo dell'azione di risarcimento.
La prescrizione del secondo comma è rivolta solo ai soci e non agli altri soggetti che abbiano interesse all'impugnazione, quali gli
amministratori, i
sindaci o i terzi, e tale restrizione della legittimazione riguarda la sola azione per la dichiarazione di nullità per vizi del contenuto del bilancio e non anche quella di annullamento.
Il
5% va calcolato ponendo a raffronto le azioni (con o senza voto) possedute e l'intero
capitale sociale e non le azioni con voto e la parte di capitale con voto in quella delibera (COLOMBO).
Per quanto riguarda la disposizione del terzo comma, l'orientamento dominante ritiene che l'obbligo di attivazione degli amministratori riguardi solo il bilancio dell'ultimo esercizio e non tutti i bilanci che siano succeduti a quello colpito dalla pronuncia di invalidità.
Della
sentenza che pronuncia l'invalidità si dovrà dar notizia nella
nota integrativa.