(massima n. 1)
Dal carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria rispetto all'obbligazione principale discende che anche l'interpretazione del negozio fideiussorio non può prescindere dal collegamento con la predetta obbligazione, risultando anzi decisiva l'individuazione della stessa obbligazione principale, con riferimento ai relativi termini di scadenza previsti allorché assumano rilevanza in relazione agli obblighi assunti dal fideiussore. Ai fini della corretta interpretazione delle clausole contrattuali concernenti un negozio fideiussorio non è sufficiente il ricorso al solo dato letterale che fissa l'operatività della fideiussione senza indagare circa l'effettivo intento del fideiussore dichiarante, occorrendo, altresì, procedere ad un'interpretazione complessiva delle clausole medesime, ai sensi dell'art. 1363 c.c., da correlare necessariamente alle particolarità delle obbligazioni garantite. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha rilevato la violazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. e l'insufficienza della motivazione con cui ii giudice di merito aveva assunto quale unica premessa del procedimento interpretativo il dato letterale indicativo del tempo di validità ed efficacia della prestata fideiussione senza porlo in correlazione con i termini fissati alla debitrice per il pagamento della sua obbligazione principale oltre che con quelli dati al creditore per escutere la banca fideiubente, e senza domandarsi se, posti gli uni e gli altri termini, non dovessero altresì ritenersi coperte dalla garanzia fideiussoria le obbligazioni della stessa debitrice sorte nel termine di operatività della garanzia ma scadute ed esigibili dal creditore presso il fideiussore pur dopo quel termine, secondo il particolare meccanismo temporale che regolava l'escussione del fideiussore, e se la banca non fosse nel giusto nel ritenersi non ancora liberata dall'obbligazione di garanzia pur dopo la scadenza del termine pattuito).