(massima n. 1)
L'obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 c.c.). Ne consegue che l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all'obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 c.c., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo suddetto tra debitore e creditore.