Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16084 del 13 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di esecuzione, l'impedimento a comparire dell'interessato rileva nel caso in cui lo stesso abbia chiesto di essere sentito personalmente, sempreché sia rappresentato con modalitą tali da poter essere apprezzato e valutato dal giudice procedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non rilevante un certificato medico attestante, genericamente, una gastroenterite, senza ulteriori indicazioni sulle conseguenze della patologia circa l'impossibilitą a partecipare al procedimento). (Dichiara inammissibile, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 01/08/2024)

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