(massima n. 1)
In tema di rescissione del giudicato, č legittima la dichiarazione di inammissibilitą per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalitą di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilitą dell'atto introduttivo, sicchč l'instaurazione del contraddittorio camerale č necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione. (Restituisce nel termine, Corte Appello Perugia, 15/10/2024)