Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22963 del 9 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti del minorenne deve essere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari con la procedura camerale partecipata, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 127 cod. proc. pen., e non "de plano". (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la nullitą, per violazione delle norme sul contraddittorio, della decisione di non doversi procedere per irrilevanza del fatto sul rilievo che il consenso prestato dagli imputati alla definizione del processo allo stato degli atti non rilevasse ai fini della corretta formalitą del rito). (Conf.: n. 564 del 1992, Rv.192809-01). (Annulla senza rinvio, GIP Trib. Minorenni Roma, 17/08/2022)

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