(massima n. 1)
E' inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari resa a seguito dell'udienza prevista dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen., con il quale venga dedotto il travisamento per omissione nella valutazione di alcune delle conversazioni intercettate, ove il ricorrente, opponendosi alla distruzione, non abbia gią sollecitato, in modo specifico e mirato, la decisione del giudice di primo grado, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimitą venga annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Siena, 26/05/2022)