Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10982 del 5 dicembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

E' inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari resa a seguito dell'udienza prevista dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen., con il quale venga dedotto il travisamento per omissione nella valutazione di alcune delle conversazioni intercettate, ove il ricorrente, opponendosi alla distruzione, non abbia giā sollecitato, in modo specifico e mirato, la decisione del giudice di primo grado, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimitā venga annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Siena, 26/05/2022)

(massima n. 2)

Gli effetti dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale prevista dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen., dispone la distruzione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni intercettate non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione proposto contro di essa, in quanto alla regola generale, secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato č sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la disposizione di cui all'art. 127, comma 8, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Siena, 26/05/2022)

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