(massima n. 1)
Il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice, non con l'ampia formula "a norma dell'art. 127", ma con espressioni quali "nelle forme previste dall'art. 127" o equivalenti, non implica la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compresa la ricorribilitą in cassazione prevista dal settimo comma, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuitą del fatto, emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione dell'indagato, sia ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.).(Conf.: Sez. U., n. 17 del 1992, Rv. 191786-01). (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Macerata, 14/06/2022)