(massima n. 1)
In tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive č regolato non gią dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilitą della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Firenze, 03/12/2020)