(massima n. 1)
In tema di incidente probatorio, la partecipazione dell'indagato all'assunzione della prova dichiarativa non č disciplinata dall'art. 127, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in assenza di un espresso rinvio a tale norma nell'art. 401, comma 3, cod. proc. pen., ma dalle generali sul processo ordinario; ne consegue che, allorché l'indagato sia detenuto o sottoposto a misura restrittiva della libertā personale, il giudice, se a conoscenza di tale condizione deve, a pena di nullitā assoluta ed insanabile dell'atto, disporne la traduzione, anche rinviando d'ufficio l'udienza, in applicazione della regola generale di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha escluso che la partecipazione all'udienza sia subordinata ad una previa manifestazione di volontā dell'indagato, non essendo detto onere espressamente previsto dall'art. 401, comma 3, cod. proc. pen.) (Rigetta, Tribunale Siracusa, 12/09/2019)