(massima n. 1)
Nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata l'immutabilitą del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il principio dell'immutabilitą del giudice in quanto le parti, dopo aver gią concluso dinanzi ad un collegio diversamente composto, avevano nuovamente rassegnato le conclusioni innanzi al giudice della decisione). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 19/02/2019)