(massima n. 1)
L'inammissibilitą dell'appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessitą di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilitą dell'atto introduttivo del procedimento camerale č dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalitą di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 03/05/2016)