Cassazione penale Sez. III sentenza n. 745 del 2 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą dell'appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessitą di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilitą dell'atto introduttivo del procedimento camerale č dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalitą di procedura, salvo che sia diversamente stabilito. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 03/05/2016)

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