Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4707 del 15 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nello sport da combattimento la violazione di una norma del regolamento sportivo non costituisce di per sé un illecito civile in mancanza di altri elementi idonei a far ritenere ingiustificata l'azione dell'atleta, né assume ex se rilievo il fatto che l'evento lesivo sia occorso durante un allenamento, il quale, pur mancando del profilo agonistico, è comunque connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, restando così la soglia di tolleranza della violenza più elevata rispetto all'allenamento di uno sport in cui questa è soltanto eventuale.

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