Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5984 del 28 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c.c., è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. È dunque legittimo il riconoscimento del risarcimento del danno sofferto dal contribuente a causa dell’accertata responsabilità colposa dei verificatori per i fatti fiscali erroneamente attribuiti al danneggiato all'esito dell'ispezione fiscale che ha dato origine a procedimenti penali e tributari a suo carico.

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