(massima n. 1)
Poiché l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c.c., è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. È dunque legittimo il riconoscimento del risarcimento del danno sofferto dal contribuente a causa dell’accertata responsabilità colposa dei verificatori per i fatti fiscali erroneamente attribuiti al danneggiato all'esito dell'ispezione fiscale che ha dato origine a procedimenti penali e tributari a suo carico.