(massima n. 1)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietą privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui una societą aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalitą esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietą - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non gią l'inesistenza o illegittimitą di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalitą tali da risultare lesive dei diritti che competevano alla predetta societą quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica). (Regola giurisdizione)